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REGOLAMENTO AVIS
NAZIONALE
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Indice ART. 1 -
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 2 - SOCI ART. 3 - DOVERI DEI SOCI ART. 4 - LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE ARt. 5 - BENEMERENZE ASSOCIATIVE ART. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA ART. 7 - COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI ART. 8 - ORGANI ART. 9 - NORME ELETTORALI ART.10 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI ART.11 - CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART.12 - COMITARO ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART.13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART.14 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART.15 - GIURÌ NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART.16 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE ART.17 - CARICHE ART.18 - REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI ART.19 - NORMA TRANSITORIA ART.19 - NORME GENERALI ART.20 - DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI ART.21 - ELETTORATO ATTIVO ART.22 - ELETTORATO PASSIVO ART.23 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE ART.24 - COMPETENZA DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI NELLA FASE ANTECEDENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA ASSEMBLEARE ART.25 - NORME APPLICATIVESULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI ART.26 - VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONE PALESE ART.27
- IL COMITATO ELETTORALE
ART.28 - VOTAZIONI ART.29 - RICORSO CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI ART.30 - NORMA TRANSITORIA |
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ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE c.1 L'AVIS è stata fondata nel maggio dell'anno 1927 dal Dott. Vittorio Formentano ed è stata costituita a livello Nazionale il 28 aprile 1946. c.2 Essa ha attualmente sede in Milano, viale Forlanini, 23. ART. 2 - SOCI
c.1 L'iscrizione all'Associazione del
socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio
Direttivo dell'Avis Comunale, di base o equiparata, previa domanda
scritta presentata dall'aspirante socio, su apposito stampato
predisposto dall'AVIS Nazionale.
c.2 Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di base o equiparata. c.3 Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di base o equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un'altra Avis Comunale, di base o equiparata.
c.4 Il
trasferimento decorre
dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell'Avis
Comunale, di base o equiparata interessata accoglie l'istanza di
adesione del socio.
ART. 3 - DOVERI DEI SOCIc.5 Le Avis Comunale, di base o equiparate devono comunicare all'AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno, per il tramite delle rispettiveAvis Provinciali o equiparate,nonchè Regionali o equiparate, l'elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente,completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti....).Le stesse Avis Comunale, di base o equiparate hanno competenza altrattamento dei dati per modifice e aggiornamenti in corso d'anno. c.7 Il
Presidente o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle
condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy",
del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi.
c.8 La procedura di adesione
all'AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con
circolare adottata dal Presidente Nazionale.
c.1 I soci non
possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli
eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli
previsti dallo statuto.
c.2 Ogni decisione assunta dagli organi
associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle
competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è
vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.c.3 Tutti i soci, oltre all'attività di donazione di sangue e di emocomponebti e/o alla collaborazione per le attività associative, denvono svolgere in relazione alle proprie possibilità,nel pieno rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonchè opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa. c.4 La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponebti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati. c.5 I soci sono tenuti a fornire alla Associazione tutte le informazioni utili al fine della gestione della stessa. c.6 Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. c.7 Il socio donatore deve: a) Rifiutare
qualunque compenso per le donazioni effettuate;
ART. 4 - LOGO E SEGNI
DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONEb) Evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore dipersone determinate; c) Fare riferimento per le attività donazionale alle inicazioni dell'Avis Comunale, di base o equiparata di appatenenza; d) Fornire al personale medico dati anamnestici veritieri; e) Osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all'ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione; f) Comunicare alla propria Avis Comunale, di base o equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.
c.1 Il
nome, il logo, le strutture, i
servizi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i
fini associativi previsti dallo statuto.
c.2 L'AVIS Nazionale
è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro
segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.
c.3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dellAssociazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale. c.4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l'abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazione di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato su richiesta espressa per il tramite dell'Avis Regionale e corredata del relativo parere dal Comitato Esecutivo Nazionale. c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'AVIS è esercitata dal Consiglio Nazionale.
ART. 5 - BENEMERENZE
ASSOCIATIVE c.1 La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci c.2 Le benemerenze devono essere di foggia e di dimensioni tali da poter essere visibili e portate giornalmente. c.3 Esse vengono attribuite in base ai seguenti criteri, vincolanti per tutte le Avis territoriali, che tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa, e precisamente:
c.5 Per tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in considerazione, sia per gli uomini che per le donne, più di quattro donazioni all'anno. c.6 Le donazioni effettuate prima dell'iscrizione all'AVIS sono considerate valide ad ogni fine associativo, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento, purchè documentate dalla Associazione di provenienza o dalla struttura sanitaria presso la quale sono state effettuate. ART. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA c.1 La
regolare posizione degli aventi
diritto di voto nell'Assemblea Generale dei soci, cioè i legali
rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci
persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica poteri,
sulla base della documentazione inviata dalle rispettive Avis Regionali.
c.2 Tale documentazione consiste in: 1) I nominativi dei presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche; 2) I nominativi dei delegati dei soci persone fisiche; 3) La documentazione dalla quale risulti l'avvenuto regolare pagamento delle quote associative; 4) Il nominativo del Capo delegazione; 5) Copia del verbale con relativi allegati della Assemblea Regionale. c.3 Il delegato impedito è sostituito da un delegato supplente individuato sulla base dei criteri definiti dall'Assemblea Regionale. c.4 Ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di dieci deleghe di altro associato persona giuridica. c.5 I componenti del Consiglio nazionale non possono essere delegati di soci persone fisiche. c.6 La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dalla Assemblea Generale dell'anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel nimero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente. ART. 7 - COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
c.1 La costituzione di
un'Avis di base
potrà coincidere o avere un'identificazione relativa ad una
aggreazione territoriale di frazione, di contrada, di quartiere, di
municipio o anche aziendale.
c.2 La costituzione di un'Avis Comunale o Provinciale dovrà coincidere, rispettivamente, con il territorio politico-amministrativo del Comune o della Provincia di riferimento. c.3 Nelle metropolitane, al fine di favorire la crescita della Associazione, è opportuno che vengano costituite più Avis di base. c.4 Le misure delle quote associative dovute all'AVIS Nazionale sono stabilite dall'Assemblea Generale con riferimento ai soci persone fisiche e ai soci persone giuridiche al 31 dicembre dell'anno precedente. c.5 Il versamento delle quote associative sarà effettuato per tramite delle Avis Regionali in due soluzioni, rispettivamente entro il 30 aprile ed il 30 settembre di ogni anno. ART. 8 - ORGANI
c.1 Tutti gli
organi hanno sede presso
gliuffici dell'AVIS Nazionale.
c.2 L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese. c.3 L'elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene mediante scrutinio segreto. c.4 Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere. c.5 Tuttavia l'Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente. ART. 9 - NORME ELETTORALI
c.1 Le norme
relative all'elezione degli
organi associativi saranno emanate secondo le modalità previste
all'art. 19 del presente Regolamento.
ART.10 - ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 La sede dell'Assemblea Generale degli
associati è stabilita dal Consiglio Nazionale.
c.2 la convocazione dei soci persone giuridiche all'Assemblea Generale è fatta a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica. La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è iviata a mezzo servizio postale per il tramite delle Avis Regionali e/o equiparate. c.3 Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa e dei Bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell'AVIS Nazionale, oppure presso l'Avis Regionale di riferimento. c.4 La documentazione dovrà essere disponibile 30 giorni prima dell'Assemblea. c.5 In apertura di Assemblea vengono nominati cinque o più questori di sala per la conta dei voti in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari. ART.11 - CONSIGLIO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
c.1 I
seggi in
Consiglio Nazionale vengono assegnati alle Avis Regionali applicando il
metodo d'Honts e cioè dividento il numero dei soci di ogni Avis
Regionale per 1, 2, 3, 4..... sino a concorrenza del numero dei
Consiglieri da eleggere e scegliendo, quindi, fra i quozienti
così ottenuti per tutte le Avis Regionali, i più alti
fino all'assegnazione di tutti i Consiglieri.
c.2 Tuttavia, al fine di assicurarequanto previsto dall'art. 11 comma 4 dello Statuto, i primi 22 Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti delle singole Avis Regionali, prescindendo dalla loro consistenza, proseguendo poi, ove il numero dei consiglieri nazionale stabilito dalla Assemblea sia superiore a 22, nell'assegnazione a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Regionali. c.3 Il Consiglio Nazionale, per la realizzazione del proprio programma, si struttura in aree dipartimentali, che vengono definite con apposita delibera all'inizio di ciascun mandato. ART.12 - COMITARO ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
c.1
Il Segretario Generale procede alla
stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige
e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni
al personale per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e
del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l'esecuzione, ha le funzioni del
capo del personale e propone al Comitato Esecutivo titti iprovvedimenti
del caso.
c.2 Il Tesoriere sovrintente alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede nazionale; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità di cui al 3° comma dell'art. 16. c.3 Ogni membro del Comitato Esecutivo è responsabile dell'attuazione, per l'area dipartimentale di propria competenza, stabilita dal Consiglio Nazionale, dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso organo. ART.13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
c.1 Il Consiglio
Nazionale, su proposta del
Comitato Esecutivo può deliberare di farecertificare il proprio
bilancio da una società di certificazione.
c.2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi. c.3 Il Presidente deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo. c.4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del contoconsuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Nazionale, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione. c.5 Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Nazionale ed al Comitato Esecutivo Nazionale. c.6 I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Nazionale e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti. c.7 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dalCodice Civile. ART.14 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE c.1 Il
ricorso avanti al Collegio dei
Probiviri, sottoscritto dal ricorrente evento suo patrocinatore e
corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto
e depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalfatto che vi ha dato origine o dalla
conoscenza di esso.
c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso. c.3 Il presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori. c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio. c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso. c.6 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio. c.7 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni, salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio, e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quinici giorni successivi, alle parti interessate e al Presidente dell'AVIS Nazionale. c.8 L'impugnazione della decisione di primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Giurì Nazionale e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. c.9 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'art. 7 dello Statuto Nazionale. c.10 In sede di giudizio di secondo grado il Collegio ha la facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria, nelle more della decisione definitiva, i provvedimenti cauteleri di cui alle lett. a) e b) del successivo comma 12. c.11 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado. c.12 le sanzioni sono costituite dalla: a) censura scritta; b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalla qualifica e dalla attività di socio. Durante il periodo di sospensione, il socio non può partecipare alla vita associativa. c) espulsione dalla asociazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti allaqualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera.
c.13 Il Segretario Generale cura la tenuta del
registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali
competenti.
c.14 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dellAvis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica, disporre la sospensione cautelare. c.15 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell'associazione, previo parere favorevole dell'Avis Comunale, diBase o equiparata cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale. ART.15 - GIURÌ NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
c.1 Il ricorso avanti al Giurì
Nazionale,
sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e
corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto
e depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento del provvedimento impugnato.
ART.16
- NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIEc.2 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di un eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti. c.3 Avanti al Giurì la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza, di un procuratore o patrocinatore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso. c.4 Di ogni riunione del Giurì deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai componenti il Giurì. c.5 La decisione del Giurì Nazionale è pronunciata, salvo motivata proroga, entro novanta giorni dal deposito del ricorso introduttivo. c.6 La decisione del Giurì Nazionale è comunicata a cura del suo Presidente, con lettera raccomandata inviata entro quindici giorni successsivi all'adozione della decisione medesima, alle parti interessate ed al Presidente dell'AVIS Nazionale.
c.1 L'AVIS
Nazionale deve tenere le
scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti
in materia di Associazioni di volontariato.
c.2 Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione. c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di danaro, bancari o postali, le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo. c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Nazionale è tenuto, per il tramite del Tesoriere, a fornire al socio che ne formuli riciesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa. ART.17 - CARICHE c.1 L'accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri e del Giurì Nazionale deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono i componenti. c.2 I componenti dei Comitati Esecutivi delle Avis Regionali non possono essere componenti del Comitato Esecutivo Nazionale. c.3 Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di affari, di lavoro, nonchè di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell'Associazione. ART.18 - REGOLAMENTO DELLE AVIS TERRITORIALI c.1 Ogni Avis territoriale che abbia completato la procedura di rinnovo dell'adesione all'AVIS Nazionale, ai sensi del comma 14 dell'art. 6 dello Statuto Nazionale, ovvero la procedura di adesione di cui al comma 14 del cit. art. 6 e che intenda dotarsi di un proprio Regolamento associativo, dovrà adottare lo schema tipo approvato dal Consiglio Nazionale su proposta del Comitato Esecutivo.
c.2 In assenza
dell'adozione di
Regolamenti locali, il presente Regolamento viene applicato a ciascun
livello associativo
ART.19
- NORMA TRANSITORIA
c.1 Le norme elettorali di cui
all'art.9
del presente Regolamento saranno emanate entro il 31
dicembre 2004, nel rispetto dei principi e dei criteri generali
stabiliti dallo Statuto Nazionale e del presente Regolamento.
c.2 Successivamente all'atto dell'approvazione da parte del Consiglio Nazionale in seduta congiunta con i Presidenti Regionali, le norme elettorali andranno inserite nel testo regolamentare che, nella nuova articolazione, sarà diffuso tempestivamente a tutti i livelli associativi. c.3 il Consiglio Nazionale in seduta congiunta con i Presidenti Regionali, approverà, entro il 31 marzo 2005, lo schema tipo di Regolamentoper le Avis territoriali di cui al precedente art.18. c.4 Lo schema tipo di Regolamento approvato a norma del comma precedente verrà reso noto alle Avis territoriali a mezzo di circolare adottata dal presidente Nazionale. SEZIONE
INTEGRATIVA
ART.19
- NORME GENERALI
MODALITA’ DI VOTO NORME ELETTORALI E
c.1
Le modalità di
esercizio del voto, le elezioni per il
rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, nonché ogni
procedura
connessa alle elezioni stesse sono disciplinate - oltre che dalle norme
statutarie vigenti - dalle disposizioni contenute nella presente
Sezione
Integrativa del Regolamento Nazionale, approvata dal Consiglio
Nazionale
dell’AVIS nella seduta dell’11 dicembre
ART.20
- DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONIc.2 c.1 Le elezioni
per il rinnovo
delle cariche sociali, a
tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con le modalità
previste dallo Statuto
dell’Associazione medesima e dal presente Regolamento.
ART.21 -
ELETTORATO
ATTIVO
c.1 Ogni
socio
persona fisica
- ai sensi e per gli effetti
del co. 3 dell’art. 4 e del co. 2 dell’art. 6 dello Stat. Naz. -
esercita il
diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega,
così previsto
dalle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale e negli statuti
delle Avis
territoriali, in presenza dei presupposti ivi richiesti.
ART.22
- ELETTORATO PASSIVO c.1 Ogni socio persona fisica può
proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli
organi
la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee delle
Avis di
base, delle Avis Comunali o equiparate, delle Avis Provinciali o
equiparate,
delle Avis Regionali o equiparate, delle Avis territoriali di
coordinamento
intermedie già costituite alla data del 17 maggio 2003 e
dell’AVIS Nazionale o
ad essere designato quale delegato per l’Assemblea Provinciale o
equiparata e/o
per l’Assemblea di coordinamento intermedio, e/o per l’Assemblea
Regionale o
equiparata e/o per l’Assemblea Generale degli Associati.
ART.23 - VALUTAZIONE DELLE
CANDIDATUREc.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell’Avis di base, dell’Avis Comunale o equiparata, dell’Avis Provinciale o equiparata, dell’Avis di coordinamento intermedio, dell’Avis Regionale o equiparata, e/o per un solo organo dell’AVIS Nazionale. c.3 La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo. c.4 La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, per ciascun livello associativo, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno 8 giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente dell’Avis Comunale di appartenenza. Le proposte di candidatura dei soci persone fisiche delle Avis di base per gli organi sociali di tutte le Avis sovraordinate andranno inviate al Presidente dell’Avis Comunale di riferimento. c.5 L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte. c.6 Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea, ad ogni livello, purché sostenute – nell’Assemblea di base o Comunale – da parte di almeno il 10% dei soci presenti all’Assemblea medesima, ovvero – nelle Assemblee Provinciali, Regionali o Equiparate – da parte di un numero di delegati e/o legali rappresentanti corrispondenti ad almeno il 10% dei soci. c.7 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all’Assemblea elettiva della propria Avis di base, Comunale o equiparata. c.8 All’atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l’assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima. c.1
La
valutazione delle
candidature di cui ai commi 1 dell’articolo
precedente viene effettuata, a livello delle Avis Comunali,
Provinciali,
Regionali o equiparate, in seno alla Assemblee di riferimento, ai sensi
e per
gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute
in
ciascuno statuto territoriale.
ART.24
- COMPETENZE DELLA
COMMISSIONE VERIFICA
POTERI NELLA FASE ANTECEDENTE ALLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA ASSEMBLEAREc.2 Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dai Presidenti competenti, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quali ciascuna Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto. c.3 Ciascuna Assemblea competente non può proporre all’Assemblea dell’Avis sovraordinata un numero di candidati superiore ai componenti dell’organo da eleggere. c.4 Risultano candidati alle cariche sociali sovraordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare. c.5 Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovraordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti. c.2 c.3 E’ cura del Presidente dell’Avis competente convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all’avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all’elezione del Presidente della medesima. c.4 Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri di ogni livello territoriale, compreso quello Nazionale, il Presidente di ciascuna Avis sottordinata deve far pervenire alla Segreteria dell’Avis sovraordinata – almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente art. 6 nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l’altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell’anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all’anno precedente. c.5 c.6 È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alle Segreterie di riferimento le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l’acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell’avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni. c.7 c.9 Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate a tutti i livelli e c.10 L’elenco definitivo degli aventi diritto al voto viene successivamente consegnato, per gli adempimenti di competenza, al Presidente del Comitato Elettorale. c.2 Nelle Avis di base e nelle Avis Comunali o equiparate si applica il sistema maggioritario: risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. c.3 Nelle Avis Provinciali o equiparate l’Assemblea ordinaria dell’anno precedente a quello in cui devono essere rinnovati gli organi sociali potrà stabilire – al fine di determinare i criteri di assegnazione dei seggi del Consiglio Direttivo Provinciale – suddividere la provincia di riferimento in più ambiti territoriali (es. Comunità Montana, ambiti amministrativi degli Enti Locali, ambiti territoriali di A.S.L, ecc.). Dovrà, in tal caso, essere garantita la rappresentatività di almeno un seggio per ogni ambito territoriale. c.4 Nella stessa Assemblea ordinaria dell’anno precedente a quella elettiva l’Avis Provinciale dovrà inoltre sempre stabilire la modalità di assegnazione dei restanti seggi del Consiglio Direttivo Provinciale, che potrà prevedere l’applicazione del metodo d’Honts, in analogia a quanto stabilito per l’assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale. In alternativa, si potrà deliberare di procedere all’assegnazione sulla base del numero delle preferenze ottenute da ciascun candidato, a prescindere dall’ambito territoriale di provenienza del candidato stesso. c.5 Nel caso in cui l’ambito territoriale dell’Avis Provinciale o equiparata non venga suddiviso in più ambiti territoriali, l’assegnazione dei seggi deve essere effettuata con il sistema maggioritario, sulla base delle preferenze ottenute da ogni candidato. c.7 L’assegnazione dei seggi del Consiglio delle Avis Regionali o equiparate, analogamente a quanto previsto per la assegnazione dei seggi del Consiglio Nazionale, viene effettuata con il metodo d’Honts, dividendo cioè il numero dei soci di ogni Avis Provinciale o equiparata per 1, 2 ,3 ,4,…..ecc… sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, nel numero stabilito in attuazione degli statuti di ciascuna Avis Regionale o equiparata, e scegliendo, quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Provinciali o equiparate, i più alti. Nel rispetto delle norme statutarie citate, i primi Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti di ogni Avis Provinciale o equiparata, prescindendo dalla relativa consistenza numerica; si prosegue poi nell’assegnazione, a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis Provinciali o equiparate. c.8 Per le Avis Regionali o equiparate il cui ambito territoriale coincida con una sola provincia o nelle quali l’Avis sia presente in una sola provincia, l’assegnazione dei seggi potrà essere effettuata con le stesse modalità previste per le Avis Provinciali o equiparate. c.10 Nel caso in cui un candidato non accetti la carica sociale verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. c.2 Ove lo statuto dell’AVIS Nazionale o di ciascuna delle Avis territoriali non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l’adozione delle deliberazioni relative. c.3 I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze. c.5 Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti elettronici. In alternativa, i locali che ospitano la seduta dovranno essere allestiti per settori, allo scopo di consentire la distinzione tra le diverse categorie di soci ed agevolare la rapidità nel conteggio dei voti espressi. In particolare: a) ai soci persone fisiche portatori esclusivamente del loro voto dovrà essere consegnato un contrassegno di colore giallo ; b) ai soci persone fisiche delegati di un altro socio persona fisica dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosa; c) ai delegati che rappresentino 5000 soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore rosso; d) ai delegati che rappresentino frazioni di soci persone fisiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore blu, sul quale sia stato riportato il numero di soci rappresentato; e) ai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche dovrà essere consegnato un contrassegno di colore verde ed eventualmente su di esso dovrà essere indicato il numero di deleghe, fino ad un massimo di 10, di altri associati Persone Giuridiche. c.6 Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l’argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto. c.7 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare alla Assemblea il risultato della precedente votazione. c.2 Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento. c.3 I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari. c.4 Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti: a) accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 10 del precedente art. 24; b) provvede alla raccolta delle deleghe dei soci persone fisiche – nelle Assemblee di base ed in quelle delle Avis Comunali o equiparate e dei rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche, nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle; c) accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti; d) effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell’inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali; e) affigge nel luogo delle elezioni la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione; f) verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere; g) vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto; h) procede allo spoglio delle schede; i) decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato. c.5 Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell’Avis interessata nonché inviato, per conoscenza, all’AVIS Nazionale. c.6 Il Presidente del Comitato Elettorale, entro trenta giorni dalla proclamazione del voto, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. a) le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo; b) l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda; c) all’elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato; d) le schede votate vengono consegnate dall’elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell’apposita urna e, a conferma dell’avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell’elettore. c.2 Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l’elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione con scheda segreta. c.1 Avverso
i risultati delle
elezioni i singoli candidati che ne
abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data
di
affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al
Comitato
Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.
ART. 30
- c.2 La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell’art. 27. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti. c.3 Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci. c.1
Le
norme contenute nella
presente Sezione Integrativa entrano in vigore
dalla data di approvazione della Sezione stessa, ossia dall’11 dicembre
2004.
c.2 Gli adempimenti relativi al rinnovo della cariche sociali che, a norma del presente Regolamento, devono compiersi in occasione della seduta dell’Assemblea ordinaria dell’anno precedente a quello di rinnovo delle cariche sociali, saranno compiuti – a tutti i livelli associativi territoriali interessati ed esclusivamente per la tornata elettorale del 2005 – nel corso delle Assemblee Straordinarie convocate per l’approvazione definitiva dei testi statutari omologati dal Comitato Esecutivo Nazionale oppure in apertura delle sedute delle stesse Assemblee Elettive. |